[A] Sulla ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. [B] Sulla portata probatoria delle e-mail, con particolare riguardo alle conseguenze ed alle modalità del loro disconoscimento. [C] Sui presupposti necessari al fine di poter validamente eccepire l’inadempimento. [D] Sulle modalità con cui il creditore di un’obbligazione di valuta deve domandare il risarcimento per la svalutazione monetaria. [E] Sui presupposti necessari ai fini della condanna ai sensi del co. 3 dell’art. 96 c.p.c..
SENTENZA N. ****
[A] Occorre rammentare che “l’opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della...